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Agricoltura e Diritto: Sicurezza Alimentare

Italiano
materie prime per mangimi clicca per ingrandire
Attestazione 3
Categoria grammaticale Nome sintagmatico
Indicativo grammaticale Femminile plurale
Definizione I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l´alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.
Fonte definizione Direttiva 96/25/CE del Consiglio
Contesto Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE (15), sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all’utilizzatore finale da parte di un venditore stabilito nello stesso Stato membro.
Fonte contesto Direttiva 96/25/CE
Dominio Sicurezza alimentare
Sottodominio Libro bianco sulla sicurezza alimentare: proposte della Commissione
Concetto comprensivo Mangimi
Concetto specifico Farina di carne, Farina di ossa, Grasso fuso
en Feed materials
fr Matières premières pour aliments des animaux
Grado di affidabilità 3



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