Agricoltura e Diritto: Sicurezza Alimentare
Italiano |
materie prime per mangimi |
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Attestazione |
3
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Categoria grammaticale |
Nome sintagmatico
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Indicativo grammaticale |
Femminile plurale
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Definizione |
I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l´alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.
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Fonte definizione |
Direttiva 96/25/CE del Consiglio
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Contesto |
Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE (15), sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all’utilizzatore finale da parte di un venditore stabilito nello stesso Stato membro.
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Fonte contesto |
Direttiva 96/25/CE
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Dominio |
Sicurezza alimentare
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Sottodominio |
Libro bianco sulla sicurezza alimentare: proposte della Commissione
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Concetto comprensivo |
Mangimi
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Concetto specifico |
Farina di carne, Farina di ossa, Grasso fuso
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en |
Feed materials
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fr |
Matières premières pour aliments des animaux
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Grado di affidabilità |
3
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