Prodotto secondario non immediatamente e necessariamente adatto al consumo umano ottenuto nel corso della lavorazione di altri prodotti (es. siero di latte). Alcuni sottoprodotti di origine animale o vegetale vengono usati per la composizione di alcuni mangimi.
I principi della sicurezza alimentare menzionati al capitolo 2 dovrebbero essere applicabili al settore dei mangimi, in particolare per chiarire le responsabilità dei produttori dei mangimi e costituire un’ampia clausola di salvaguardia. Più specificamente, si devono definire chiaramente i materiali che possono essere usati o meno nella produzione di mangimi, compresi i sottoprodotti di origine animale.