Diritto: Diritto di famiglia
Italiano |
affidamento esclusivo |
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Attestazione |
3
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Categoria grammaticale |
Nome sintagmatico
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Indicativo grammaticale |
Maschile singolare
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Fraseologia |
disporre l´affidamento esclusivo
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Definizione |
E’ una modalità di affidamento che consiste nell’affidare la prole al genitore che si presenta più idoneo, dal punto di vista psicologico, affettivo e materiale, a ridurre al massimo i danni derivanti dalla crisi familiare, e, dunque, più adatto a dare ai figli sicurezza e stabilità affettiva, nonché ad occuparsi della loro educazione. Al genitore affidatario spetta l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale.
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Fonte definizione |
Savini (2002)
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Contesto |
Come si è appena ricordato, il criterio fondamentale dell´interesse morale e materiale del minore si specifica in vari altri criteri che, nella maggior parte dei casi, portano il giudice a scegliere quale dei genitori sia più adatto a diventare l´affidatario esclusivo del figlio. Questa scelta, tuttavia, non è sempre necessaria: il giudice, infatti, può anche non optare per l´affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, e disporre, invece, l´affidamento congiunto o quello alternato (art. 6, secondo comma, l.d.).
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Fonte contesto |
Bonilini e Tommaseo (1997), pag. 611
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Dominio |
Diritto di famiglia
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Sottodominio (livello 1) |
Separazione personale dei coniugi; divorzio
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Concetto generico |
affidamento dei figli
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Concetto coordinato |
affidamento alternato, affidamento congiunto
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de |
= alleiniges Sorgerecht
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Grado di affidabilità |
3
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Nota |
L’affidamento esclusivo è la modalità di affidamento che trova maggiore applicazione pratica. Si stima, infatti, che esso venga disposto nel 90% dei casi e che si risolva quasi sempre in favore della madre.
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