Italiano |
affidamento congiunto |
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Attestazione |
3
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Categoria grammaticale |
Nome sintagmatico
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Indicativo grammaticale |
Maschile singolare
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Fraseologia |
disporre l´affidamento congiunto
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Definizione |
E´ una modalità di affidamento nella quale il tribunale concede ai genitori l´esercizio congiunto della potestà sui figli, ovvero il diritto di prendere decisioni ordinarie e straordinarie sui minori. Esso presuppone il massimo spirito collaborativo tra i genitori e non può, quindi, trovare applicazione laddove sussistano situazioni di conflittualità tali da pregiudicare la crescita serena della prole.
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Fonte definizione |
Savini (2002)
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Contesto |
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all´interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all´interesse dei minori, anche in relazione all´età degli stessi, può essere disposto l´affidamento congiunto o alternato.
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Fonte contesto |
art. 6, comma 2° L. 898/1970
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Dominio |
Diritto di famiglia
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Sottodominio (livello 1) |
Separazione personale dei coniugi; divorzio
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Concetto generico |
affidamento dei figli
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Concetto coordinato |
affidamento alternato, affidamento esclusivo
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de |
= gemeinsames Sorgerecht
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Grado di affidabilità |
3
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Nota |
Il 30 maggio 2001 è stata presentata una proposta di legge volta ad introdurre nel nostro ordinamento l’istituto dell’affidamento condiviso, che si andrebbe a sostituire all’affidamento congiunto. Essa prevede che i minori restino affidati ad entrambi i genitori e che solo in casi eccezionali il giudice debba designare quello affidatario. I promotori della proposta di legge intenderebbero, così, rompere lo schema dell’affidamento esclusivo dei figli adeguandosi all’orientamento europeo.
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