Diritto: Diritto di famiglia
Italiano |
pensione di reversibilità |
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Attestazione |
3
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Categoria grammaticale |
Nome sintagmatico
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Indicativo grammaticale |
Femminile singolare
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Definizione |
E´ la provvidenza economica riconosciuta, a particolari condizioni previste dalla legge, all´ex coniuge del defunto, titolare di un diritto alla pensione nei confronti di un ente previdenziale.
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Fonte definizione |
Savini (2002)
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Contesto |
La pensione di reversibilità spetta (in tutto o in parte) al coniuge rispetto al quale è stata pronunziata la sentenza di divorzio sempreché questi sia titolare di assegno ai sensi dell´art. 5 della stessa legge, onde il diritto alla suddetta pensione di reversibilità presuppone l´effettiva titolarità di tale assegno al momento della morte dell´ex coniuge e va negato in difetto di godimento dell´assegno medesimo, senza che rilevi la maturazione dei soli presupposti per conseguirlo.
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Fonte contesto |
Cass. 8-1-97, n. 75
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Dominio |
Diritto di famiglia
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Sottodominio (livello 1) |
Divorzio
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de |
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Grado di affidabilità |
2
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Nota |
L´ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità o ad una sua quota se è titolare di assegno divorzile, se non è passato a nuove nozze e se il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.
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