Diritto: Diritto di famiglia
| Italiano |
| pensione di reversibilità |
  |
|
| Attestazione |
3
|
| Categoria grammaticale |
Nome sintagmatico
|
| Indicativo grammaticale |
Femminile singolare
|
| Definizione |
E´ la provvidenza economica riconosciuta, a particolari condizioni previste dalla legge, all´ex coniuge del defunto, titolare di un diritto alla pensione nei confronti di un ente previdenziale.
|
| Fonte definizione |
Savini (2002)
|
| Contesto |
La pensione di reversibilità spetta (in tutto o in parte) al coniuge rispetto al quale è stata pronunziata la sentenza di divorzio sempreché questi sia titolare di assegno ai sensi dell´art. 5 della stessa legge, onde il diritto alla suddetta pensione di reversibilità presuppone l´effettiva titolarità di tale assegno al momento della morte dell´ex coniuge e va negato in difetto di godimento dell´assegno medesimo, senza che rilevi la maturazione dei soli presupposti per conseguirlo.
|
| Fonte contesto |
Cass. 8-1-97, n. 75
|
| Dominio |
Diritto di famiglia
|
| Sottodominio (livello 1) |
Divorzio
|
| de |
################
|
| Grado di affidabilità |
2
|
| Nota |
L´ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità o ad una sua quota se è titolare di assegno divorzile, se non è passato a nuove nozze e se il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.
|
|