Il diritto all´assegno divorzile può essere escluso in considerazione della brevissima durata del matrimonio e delle ragioni che lo avevano determinato; la necessità di assicurare al coniuge meno abbiente un tenore di vita quanto più adeguato a quello goduto durante il matrimonio viene meno, allorché nessun contributo personale possa essere ravvisato in detto coniuge alla conduzione familiare ed alla costituzione della comunione spirituale, in realtà mai esistita.