Atto introduttivo di un giudizio, caratterizzato dal contatto della parte con il giudice prima di quello con la controparte. E´ una forma alternativa alla citazione, tipica di alcuni provvedimenti. [...] Dopo il deposito del ricorso, il giudice vi oppone in calce il suo provvedimento (di solito nella forma del decreto), assegnando al ricorrente un termine per notificare il tutto alla controparte.
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l´esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.