Contesto |
A seguito della disposizione innovativa introdotta dall´art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74 [...], applicabile anche alla separazione nonostante la dizione più restrittiva dell´art. 155, comma quarto, cod. civ., l´assegnazione della casa coniugale va configurata non soltanto come strumento di protezione della prole, ma come mezzo atto a garantire anche il conseguimento di altre finalità, quali l´equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela del coniuge più debole, con la conseguenza che l´attribuzione del diritto di abitazione nella casa familiare costituisce un provvedimento di contenuto economico avente funzione alternativa o sussidiaria rispetto alla determinazione dell´assegno [...].
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