Diritto: Diritto di famiglia
| Italiano |
| separazione di fatto |
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| Attestazione |
3
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| Categoria grammaticale |
Sintagma nominale
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| Indicativo grammaticale |
Femminile singolare
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| Definizione |
E´ l´interruzione della convivenza dei coniugi, senza l´intervento di alcun provvedimento del tribunale, ma attuata ugualmente, in via di mero fatto. Essa è priva, di per se stessa, di effetti giuridici, ma non è del tutto irrilevante. Infatti la L. 898/1970, in via transitoria, stabilisce che può essere causa di divorzio una separazione di fatto iniziata due anni prima dell´entrata in vigore della legge e protratta per altri tre anni [...].
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| Fonte definizione |
Simone (1999), pag. 164
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| Contesto |
L´accordo intervenuto tra i coniugi al momento della separazione di fatto, con cui essi abbiano regolato ogni rapporto patrimoniale e dichiarato di non avere altro da pretendere l´uno dall´altro, non assume rilievo ai fini del riconoscimento dell´assegno di divorzio, essendo sottratto alla disponibilità delle parti il potere di regolare in via preventiva ed autonoma gli effetti patrimoniali del divorzio.
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| Fonte contesto |
Cass. 7-9-95, n. 9416
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| Dominio |
Diritto di famiglia
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| Sottodominio (livello 1) |
Separazione personale dei coniugi
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| Concetto generico |
separazione personale dei coniugi
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| Concetto coordinato |
separazione consensuale, separazione giudiziale
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| de |
ÜV: tatsächliche Ehetrennung
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| Grado di affidabilità |
2
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