Contesto |
Ai seguenti rifiuti pericolosi non si applicano le prescrizioni specifiche della presente direttiva in materia di rifiuti pericolosi: a) i rifiuti liquidi combustibili, ivi compresi gli oli usati come definiti all’articolo 1 della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati(20), a condizione che siano soddisfatti i criteri seguenti: i) il tenore di massa degli idrocarburi aromatici policlorurati, per esempio difenili policlorurati (PCB), presenti concentrazioni non superiori a quelle fissate nella pertinente legislazione comunitaria.
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