I canoni di locazione già corrisposti resteranno acquisiti dal Concedente, il quale avrà altresì diritto di pretendere oltre ai canoni scaduti al momento della risoluzione ed eventualmente non pagati anche il pagamento dei canoni a scadere sino al raggiungimento dei 4/5 del totale complessivo corrispondente alla durata minima della locazione come prevista alla clausola n. 2 del presente contratto.