Avvio di procedure giudiziali nel caso in cui l´imprenditore commerciale non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni alle relative scadenze, che sottopongono ad esecuzione l´intero patrimonio dell´impresa per assicurare la par condicio creditorum, e cioè un eguale regolamento di tutti i rapporti che all´imprenditore fanno capo.
Il Concedente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente di diritto il presente contratto, ai sensi dell´art. 1456 c.c., senza necessità di previa costituzione in mora, in caso di: (...) apertura di procedure concorsuali (quali ad es. fallimento, concordato preventivo ecc.), a carico dell´Utilizzatore o sua messa in liquidazione;