provvedimento he può venir posto in essere da uns società di gestione (con deliberazione dell’assemblea ordinaria) quando si manifestino circostanze tali da ostacolare il conseguimento degli scopi del Fondo con rilevante pregiudizio per i portatori delle quote. In tale evenienza, la società di gestione liquida al meglio l’attivo del fondo nell’interesse dei partecipanti e il riparto in denaro spettante ad ogni quota viene determinato in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote in circolazione.
[...] 3. Il Fondo può inoltre essere posto in liquidazione prima del termine per scioglimento della Società di Gestione. In tali casi la Società di Gestione informa la Banca d’Italia almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea che dovrà deliberare la liquidazione del Fondo. [...]