qualsiasi persona diversa da quelle di cui all'articolo 3, lettere a) e b) della direttiva 89/391/CEE la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.