Contesto |
I beni mediante i quali è prevista tale modalità di pagamento devono essere comunque compresi nell´asse ereditario, ed essere liberi da qualsiasi vincolo che ne limiti la disponibilità. Per l´agevolazione di cui trattasi, la norma prevede una particolare procedura, che ha inizio con la proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni e corredata da idonea documentazione, che il contribuente deve presentare al Ministero per i beni culturali e al competente Ufficio del registro.Tale proposta deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da tutti gli eredi o dal legatario, e può essere fatta sia ai fini del pagamento dell´imposta principale, che dell´imposta complementare e relativi accessori eventualmente dovuti; essa va presentata entro i termini per il pagamento delle relative imposte, previsti dagli artt. 41 e 42 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, e interrompe i termini per il pagamento. Vagliata la proposta, l´Amministrazione formalizza mediante decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, l´accettazione o il rifiuto.
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