Si identifica in quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta. In diritto civile, la rileva in tema di atti illeciti esonerando il soggetto che si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere dalla responsabilità del danno per i propri atti illeciti.
E´ questo un orientamento che, seguendo una interpretazione restrittiva del concetto di infermità, di malattia mentale, delimita i casi di vizio totale di mente alle sole ipotesi nelle quali il disturbo psichico trovi riscontro in una deficienza organica, che venga a costituire il substrato biologico al grave difetto della capacità di intendere e di volere.