Contesto |
Ne, ad avviso della ricorrente, vale opporre che la busta era «sigillata» sul fronte con la firma della testatrice, perché a prescindere dal rilievo che nella specie non si verte in ipotesi di testamento segreto, per sigillo, a norma dell´art. 605 cod. civ., s´intende un´impronta, di cera o di ceralacca, in modo che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione, sicché, non potendo una semplice firma essere considerata idonea a sigillare neppure un testamento segreto, non si poteva ritenere con certezza che la scheda testamentaria non fosse liberamente inseribile e/o estraibile dalla busta.
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