Successivamente all’apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell’offerta dell’eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto chiamato all’eredità. Il codice prevede due forme di delazione- per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)- per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).
Il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione della eredità a secondo del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che ha per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria. Pertanto, l´accettazione della eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non è conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione.