Alma Mater Studiorum - Forlì


Home page
Le collezioni
La scuola
Il progetto
I collaboratori
Gli sponsor
Il laboratorio
Regole e normative
Per contattarci
Copyright


login
password
ho dimenticato la password
mi voglio iscrivere

ceci n'est pas une pomme
 
previous capacità di succedere - collezione «Diritto: Diritto di famiglia e Diritto di successione» - Kerstin Pramstaller next
Cerca   nella collezione  

Diritto: Diritto di famiglia e Diritto di successione

Italiano
capacità di succedere clicca per ingrandire
Attestazione 3
Categoria grammaticale Nome sintagmatico
Indicativo grammaticale Maschile singolare
Definizione Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (232). Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 715, 784).
Fonte definizione http://www.studiolegalecastiello.it/codciv22.htm
Contesto Dal punto di vista del diritto positivo vigente il dato di partenza è costituito dall’art. 1, comma 2°, cod. civ. secondo cui “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.” Dalla formulazione di questa norma emergono due regole indiscutibili: che i diritti del nascituro, per essere considerati tali, devono essere previsti dalla legge; che, in ogni caso, essi sono subordinati alla nascita (che la dottrina configura, a seconda delle varie tesi, come condizione o come coelemento necessario di efficacia). Così al concepito è attribuita la capacità di essere riconosciuto dal genitore naturale (art. 254 comma 1° cod.civ.), la capacità di succedere per causa di morte (art. 462 commi 1° e 2°) o di acquistare per donazione (art. 784) ecc.; può essere anche ricordato, al di fuori del codice civile, l’art. 85 comma 2° d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 che, anche dopo la modifica introdotta dall’art. 7 1. 10 maggio 1982 n. 251, ai fini del diritto alla rendita per i superstiti, nel caso di morte per infortunio sul lavoro, prende in considerazione anche “i figli concepiti alla data dell’infortunio”
Fonte contesto http://www.studiocelentano.it/editorial/red/191101.asp
Dominio Diritto di famiglia
Sottodominio Diritto di successione testamentaria
de Erbfähigkeit
Grado di affidabilità 3



SSLMIT - Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori  &  MIT - Management Innovative Tools S.p.A. - Powered by : Powered by DynaMIT