Diritto: Diritto di famiglia
Italiano |
provvedimenti temporanei e urgenti |
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Attestazione |
3
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Categoria grammaticale |
Nome sintagmatico
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Indicativo grammaticale |
Maschile singolare
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Definizione |
Provvedimenti che, nel giudizio di separazione e di divorzio, devono essere concessi immediatamente, nell´interesse dei coniugi e dell´eventuale prole, ma che possono essere modificati in ogni momento al mutare delle circostanze che li hanno determinati.
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Fonte definizione |
Savini (2002)
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Contesto |
Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d´ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell´interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l´udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo.
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Fonte contesto |
art. 4, comma 8° L. 898/1970
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Nota d'uso |
“Provvedimenti temporanei e urgenti”, “provvedimenti presidenziali” e “provvedimenti provvisori” sono termini che possono essere interscambiati soltanto nel dominio specifico. Tutti e tre si riferiscono, infatti, ai provvedimenti adottati dal presidente nell’ordinanza presidenziale a norma dell’art. 708 c.p.c. e dell’art. 5 L. 898/70, che hanno, appunto, natura provvisoria e urgente. Si tratta, dunque, di termini che possono essere considerati sinonimi solo nel dominio specifico della normativa di divorzio.
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Sinonimo |
provvedimenti presidenziali, provvedimenti provvisori
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Dominio |
Diritto di famiglia
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Sottodominio (livello 1) |
Separazione personale dei coniugi; divorzio
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de |
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Grado di affidabilità |
1
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