Italiano |
percentuale dell´indennità di fine rapporto |
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Attestazione |
3
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Categoria grammaticale |
Nome sintagmatico
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Indicativo grammaticale |
Femminile singolare
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Definizione |
E´ la quota che, ai sensi dell´art. 12bis l. 898/70, spetta al coniuge divorziato, titolare di assegno di divorzio, sull´indennità percepita dall´altro coniuge a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Tale quota, pari al 40% dell´indennità totale maturata dal coniuge lavoratore, si riferisce agli anni in cui l´attività lavorativa è coincisa con la durata del matrimonio.
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Fonte definizione |
Savini (2002)
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Contesto |
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell´art. 5, ad una percentuale dell´indennità di fine rapporto percepita dall´altro coniuge all´atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l´indennità viene a maturare dopo la sentenza.
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Fonte contesto |
art. 12bis, L. 898/70
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Dominio |
Diritto di famiglia
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Sottodominio (livello 1) |
Separazione personale dei coniugi; divorzio
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de |
ÜV: Anspruch (des geschiedenen Ehegatten) auf einen prozentualen Anteil der Abfindung (des unterhaltsverpflichteten Ehegatten)
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Grado di affidabilità |
1
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Nota |
L´ex coniuge ha diritto ad una percentuale dell´indennità di fine rapporto maturata dall´altro coniuge, solo se titolare di assegno di divorzio e se non passato a nuove nozze. Tale diritto non può essere fatto valere se, in sede di divorzio, vi è stata corresponsione una tantum.
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