| Italiano |
| sentenza “cassis de dijon” |
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| Attestazione |
3
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| Categoria grammaticale |
Nome sintagmatico
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| Indicativo grammaticale |
Femminile singolare
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| Definizione |
Sentenza della Corte di Giustizia del 1979, in seguito alla quale ai consumatori europei può essere proposto nel loro paese qualsiasi prodotto alimentare proveniente da un paese della Comunità, a condizione che questo venga legalmente fabbricato e messo in commercio in tale paese e che non vi siano gravi motivi connessi, ad esempio, alla tutela della salute e dell’ambiente, che ne impediscano l’importazione nel paese di consumo.
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| Fonte definizione |
CURIA
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| Contesto |
Queste proposte costituiranno anche il quadro generale per gli ambiti non coperti dalle norme specifiche armonizzate, ma in relazione ai quali il funzionamento del mercato interno è assicurato mediante il riconoscimento reciproco, come statuito dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza “Cassis de Dijon ”. In base a tale principio, nell’assenza di un’armonizzazione comunitaria gli Stati membri possono limitare la commercializzazione di prodotti legittimamente commercializzati in un altro Stato membro soltanto là dove e nella misura in cui ciò possa essere giustificato da un interesse legittimo come ad esempio la protezione della salute pubblica e a condizione che le misure adottate siano proporzionate.
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| Fonte contesto |
Libro Bianco sulla sicurezza alimentare COM(1999)719 def.
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| Dominio |
Sicurezza alimentare
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| Sottodominio |
Libro bianco sulla sicurezza alimentare: proposte della Commissione
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| Concetto correlato |
Importazione parallela
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| en |
“Cassis de Dijon” jurisprudence
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| fr |
Jurisprudence dite du “Cassis de Dijon”
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| Grado di affidabilità |
3
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