| Italiano |
| prodotti fitosanitari |
  |
|
| Attestazione |
3
|
| Categoria grammaticale |
Nome sintagmatico
|
| Indicativo grammaticale |
Maschile plurale
|
| Definizione |
Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentate nella forma in cui vengono consegnate all’utilizzatore e destinate a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita); conservare i prodotti vegetali, sempreché tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti; eliminare le piante indesiderate o eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un indesiderato accrescimento di questi ultimi.
|
| Fonte definizione |
Direttiva 91/414/CEE
|
| Contesto |
In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche una sostanza attiva viene iscritta nell’allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci anni se si può supporre che prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino alle seguenti condizioni: che i loro residui derivanti da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria non abbiano effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull’ambiente e che detti residui, se significativi dal punto di vista tossicologico o ambientale, possano essere misurati con metodi di applicazione corrente.
|
| Fonte contesto |
Direttiva 91/414/CEE
|
| Sinonimo |
Pesticidi
|
| Dominio |
Sicurezza alimentare
|
| Sottodominio |
Libro bianco sulla sicurezza alimentare: proposte della Commissione
|
| Concetto generico |
Contaminante
|
| Concetto partitivo |
Sostanze attive
|
| Concetto correlato |
Residuo, Residui di pesticidi, Biocidi
|
| en |
Plant protection products
|
| fr |
Produits phytopharmaceutiques
|
| Grado di affidabilità |
3
|