I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se soddisfano le condizioni relative a tali alimenti, sono accompagnati da documenti che precisino la denominazione e l’indirizzo dell’impianto che ha effettuato il trattamento di irradiazione e che contengano le informazioni di cui all’articolo 8, sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità e figurante nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.