Contesto |
La presente direttiva si applica agli « aromi », impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore e/o gusto, ed ai materiali di base utilizzati per la loro produzione. 2. Ai fini della presente direttiva si intende per:a) « aroma », le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione, gli aromatizzanti di affumicatura o loro miscele;
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