Un prodotto ottenuto, rispettando la prassi corretta di fabbricazione, mediante riscaldamento per non più di 15 minuti a temperatura non superiore a 180 °C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti e di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all’articolo 100 A del trattato, adotta: le disposizioni appropriate relative ai materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonché alle condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione.