Contesto |
La legge tuttavia disciplina solo l’aspetto giuridico delle unità da diporto, ma la barca per poter navigare deve essere riconosciuta idonea alla navigazione. Il complesso degli accertamenti tecnici e di idoneità sono noti come “sicurezza della navigazione”; essi comprendono lo scafo, i macchinari principale e ausiliari, i mezzi di governo, le apparecchiature elettriche e di radiocomunicazione, la sistemazione delle bussole e dei mezzi di salvataggio, i fanali di navigazione, la sicurezza antincendio, i locali destinati alle persone e la loro sistemazione a bordo ed infine i mezzi di salvataggio e le dotazione di sicurezza.
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