Definizione |
Fino all´emanazione della legge 21 febbraio 1990 n. 36, relativa a “nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati”, la pistola Very in base alla normativa di pubblica sicurezza, era equiparata ad un´arma da fuoco, che per essere utilizzata necessitava di un porto d´armi. La nuova legge 36/90 ha, però, stabilito che non si considerano armi gli strumenti lanciarazzi, detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.
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