Invece, gli interventi in c/canone, in c/esercizio e in c/interessi, nonchè quelli in c/capitale o in c/imposte per la parte che è soggetta a tassazione (ex art. 55 del D.P.R. 917/86), ribaltano i propri effetti solo sul conto profitti e perdite in qualità di sopravvenienza attiva.