Contratto stipulato tra una persona/azienda e la società assicuratrice affinchè l´assicurato venga tenuto indenne, nell´ambito dei massimali previsti in polizza, dei danni causati ai terzi o riceva un indennizzo al verificarsi di certe condizioni, stabilite nella polizza.
Art. 9 Assicurazione. La Società provvederà a propria cura ma a spese del Cliente ad assicurare i materiali contro rischi di perdita e/o danno materiale diretto con esclusione dei rischi di trasporto, montaggio, smontaggio, vizi palesi od occulti, guerra, inondazione e similari, rischi atomici con franchigia fissa per ogni sinistro (...)