È un mezzo che la legge accorda al debitore per evitare gli inconvenienti della procedura fallimentare e a cui si può ricorrere solo prima della dichiarazione di fallimento; il concordato preventivo si dispone attraverso un accordo giudiziale tra debitore e creditori circa le modalità con cui dovranno essere estinte tutte le obbligazioni.
Il Concedente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente di diritto il presente contratto, ai sensi dell´art. 1456 c.c., senza necessità di previa costituzione in mora, in caso di: (...) apertura di procedure concorsuali (quali ad es. fallimento, concordato preventivo ecc.), a carico dell´Utilizzatore o sua messa in liquidazione;