Procedura concorsuale rivolta, attraverso la liquidazione delle attività esistenti nel patrimonio del debitore, alla realizzazione coattiva e paritaria dei diritti dei creditori. Tale procedura è applicata quando l´imprenditore si trovi in stato di insolvenza, cioè quando non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
a) Il Concedente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente di diritto il presente contratto, ai sensi dell´art. 1456 c.c., senza necessità di previa costituzione in mora, in caso di: (...) apertura di procedure concorsuali (quali ad es. fallimento, concordato preventivo ecc.), a carico dell´Utilizzatore (...)