È quella pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto se una o più obbligazioni determinate non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite.
Articolo 22. - Clausola risolutiva espressa. 1) II presente contratto sarà risolto di diritto anche ai sensi dell´art. 1456 Cod. civ.: a) nel caso in cui l´Utilizzatore si rendesse inadempiente o ritardasse, oltre il termine convenuto, il pagamento anche di un solo canone di locazione, previa diffida con lettera raccomandata A.R.;