Ogni vizio materiale della cosa oggetto di compravendita, tale da renderla inidonea all´uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi occulti, ma tale garanzia è dovuta solo quando i vizi erano ignoti al compratore e non facilmente riconoscibili al momento dell´acquisto [...]
[...]all´Utilizzatore, che verifica la rispondenza dello stesso a quanto ordinato nonché l´assenza di vizi che ne limitino o ne impediscano il godimento, l´Utilizzatore medesimo riconosce che nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente per eventuali inadempimenti del Fornitore, nonché per vizi palesi od occulti, originari o sopravvenuti del bene.