In alcuni casi la legge concede al creditore di trattenere una cosa che egli avrebbe l´obbligo di restituire al proprietario, al fine di indurre quest´ultimo ad adempiere il suo debito.
Il Locatario prende atto per sé e suoi aventi causa che, in caso di mancata restituzione del bene oggetto del contratto alla scadenza del periodo di locazione finanziaria, la ritenzione, la detenzione e l´utilizzazione dello stesso sono contrarie alla volontà del Locatore: in tale ipotesi può configurarsi la fattispecie di cui all´art.646 cod. pen. (appropriazione indebita) o altro reato.