È l’intimazione formale ad adempiere, rivolta dal creditore al debitore, per mezzo dell’ufficiale giudiziario, o più semplicemente per iscritto senza bisogno di formule sacramentali, alla quale deve farsi ricorso: se il debito è pagabile presso il debitore; quando manchi il termine per l’adempimento ed il creditore non l’abbia fatto fissare dal giudice. [...]
Decorsi otto giorni dalla scadenza del canone senza che questo venga pagato il conduttore sarà considerato in mora per espresso patto così convenuto senza necessità di formale costituzione in mora.