Contratto di affitto avente ad oggetto un´azienda. In tal caso l´affittuario, dietro pagamento di un canone, deve curare la gestione dell´impresa in conformità alla sua destinazione economica e all´interesse della produzione (art. 1615 c.c.).
DIVIETO DI CESSIONE. L´Utilizzatore non potrà cedere il presente contratto, né potrà dare i beni in godimento o in uso a terzi a qualunque titolo, salvo il caso di cessione, affitto od usufrutto di azienda;
Il diritto civile italiano distingue, al contrario dello spagnolo, tra locazione e affitto. Per ´affitto´ si intende la locazione che ha per oggetto una cosa economicamente produttiva sia essa mobile o immobile.
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