[...] resta ferma la responsabilità del Conduttore, per tutti i danni, o per quella parte di essi, effettivamente risentiti dal Locatore, che per qualsiasi motivo (quindi anche per l´applicazione della franchigia o di qualunque altra clausola prevista dalle condizioni di polizza) non venissero rifusi o completamente rifusi dalla Compagnia di Assicurazione.
Ci sono due tipi di franchigia: - assoluta: i danni inferiori alla franchigia sono a carico dell´assicurato; quelli superiori sono ridotti dell´importo della franchigia; - relativa: i danni inferiori alla franchigia sono a carico dell´assicurato; quelli superiori sono liquidati totalmente.
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