Contesto |
Nel caso in cui ad insindacabile giudizio del Concedente il ripristino non sia ritenuto possibile, conveniente o soddisfacente, il Concedente tratterrà l´indennizzo assicurativo in conto di quanto dovutogli, secondo quanto previsto al successivo art. 10, per la chiusura del rapporto, riconoscendo all´Utilizzatore l´eventuale eccedenza.
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