Con tale contratto una parte (comodante) consegna all´altra (comodatario) una cosa mobile o immobile normalmente inconsumabile ed infungibile, affinché se ne serva per un uso e per un tempo determinato, con l´obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
(...) II locatario si impegna espressamente a: (...) - non sublocarlo, darlo in comodato e/o costituirlo in pegno o farne oggetto di altra garanzia reale di qualsiasi specie;