[P]revede un obbligo per il fornitore di accesso o di servizi, nonché per il sysop, di nascondere l´identità del soggetto che lo richieda, conservando però gli estremi delle sue generalità in modo da poterli fornire alle autorità competenti, quando ciò sia reso necessario a fini di giustizia.
Si possono e si devono stabilire regole che proteggano la riservatezza individuale senza compromettere le esigenze della giustizia: il cosiddetto "anonimato protetto", per il quale il provider possa rivelare l´identità di un abbonato solo in osservanza di una disposizione dell´autorità giudiziaria.