Contesto |
Il tribunale ha il potere di valutare la corrispondenza delle pattuizioni riguardanti i figli con l´interesse di questi ultimi, esercitando quindi anche nel divorzio su domanda congiunta quegli intensi poteri ufficiosi che, nella stessa materia, gli sono attribuiti dall´art. 6, 9° comma, l.d. In questo caso, tuttavia, il tribunale non può determinare il contenuto della sentenza in senso contrario all´accordo delle parti, né applicare la regola, prevista per la separazione consensuale dall´art. 158, 2° comma, cod. civ. che gli consenste di archiviare la domanda quando l´accordo esibito dai coniugi è contrario all´interesse dei figli: nel divorzio su domanda congiunta, la legge prevede che il giudice del rito camerale disponga senz´altro il passaggio della causa al rito contenzioso.
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