Contesto |
L´art. 9, primo comma, della l. 1 dicembre 1970, n. 898 prevede la partecipazione del pubblico ministero al procedimento di revisione delle condizioni di divorzio soltanto “per i provvedimenti relativi ai figli”. Pertanto la partecipazione di tale organo non è necessaria, e non va ordinata la integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, nei procedimenti che hanno ad oggetto l´assegnazione dell´abitazione familiare in quanto, pur potendo involgere, sul piano motivazionale, le figure dei figli, non sono tecnicamente ascrivibili alla categoria dei “provvedimenti relativi ai figli”.
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