E´ il provvedimento con cui il giudice, nel giudizio di separazione o di divorzio, affida i figli minori all´uno o all´altro genitore, guidato in questa scelta dall´interesse preminente della prole.
Nell´emanare i provvedimenti relativi all´affidamento deifigli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tenere conto dell´accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l´assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d´ufficio dal giudice.