Consiste nella prestazione periodica di somme di danaro nella misura necessaria al mantenimento, cui ha diritto il coniuge separato, al quale non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri. L´entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell´obbligato.
La possibilità per il giudice di ordinare, ai sensi del sesto comma dell´art. 156 cod. civ., il versamento diretto dell´assegno di mantenimento al coniuge separato da parte del terzo tenuto a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all´obbligato non è esclusa dalla natura pensionistica del debito del terzo.