Definizione |
E’ quella pronunciata dal tribunale su domanda di uno dei coniugi, quando siano sopraggiunti fatti, anche indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, tali da rendere la convivenza fra essi intollerabile o dannosa all’educazione dei figli (art. 151, comma 1°, c.c.). Nel pronunciare la separazione, il giudice dichiara, se richiesto, a quale dei coniugi la separazione sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2°, c.c.).
|