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Diritto: Diritto di famiglia

Italiano
separazione giudiziale clicca per ingrandire
Attestazione 3
Categoria grammaticale Nome sintagmatico
Indicativo grammaticale Femminile singolare
Definizione E’ quella pronunciata dal tribunale su domanda di uno dei coniugi, quando siano sopraggiunti fatti, anche indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, tali da rendere la convivenza fra essi intollerabile o dannosa all’educazione dei figli (art. 151, comma 1°, c.c.). Nel pronunciare la separazione, il giudice dichiara, se richiesto, a quale dei coniugi la separazione sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2°, c.c.).
Fonte definizione Galgano (1996)
Contesto Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei due coniugi nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
Fonte contesto art. 3, L. 898/70
Dominio Diritto di famiglia
Sottodominio (livello 1) Separazione personale dei coniugi
Concetto generico separazione personale dei coniugi
Concetto coordinato separazione consensuale, separazione di fatto
de ÜV: gerichtliche Trennung, gerichtliche Ehetrennung
Grado di affidabilità 2



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