E´ quella decisa di comune accordo fra i coniugi, che determinano anche le relative condizioni circa l´affidamento dei figli, il loro mantenimento, l´eventuale assegno di un coniuge all´altro. Essa ha effetto solo con l´omologazione da parte del tribunale (art.158 c.c.) [...].
La separazione consensuale acquista efficacia con l´omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell´articolo precedente.