Costituisce atto di concorrenza sleale l´uso di segni distintivi di altra azienda all´interno di messaggi promozionali in quanto idoneo a ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sull´identità personale dell´imprenditore. Se poi la diffusione del messaggio e realizzata attraverso un sistema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo quale Internet l´idoneità allo sviamento della clientela risulta ancora più evidente.
L´utilizzo di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su un sito Internet non costituisce concorrenza sleale quando tale marchio non sia dotato di originalità e creatività e quando non sussista affinità tra l´attività svolta dal titolare e dal terzo.